Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone